L’Anatocismo Bancario attraverso i secoli
Il poco noto termine di Anatocismo Bancario ha le sue origini nella lingua greca antica, e significa letteralmente “ancora interessi”; un nome decisamente appropriato, dato che consiste nell’applicazione degli interessi su cifre che sono già esse stesse degli interessi scaduti, o per utilizzare termini più finanziariamente esatti, consiste nella capitalizzazione degli interessi scaduti. In breve, una banca che fa anatocismo considera gli interessi passivi scaduti come un capitale, e quindi calcola i successivi interessi passivi includendovi anche tale ammontare: interessi su interessi.
L’antichità del termine dovrebbe farci immaginare che vi corrisponda un uso – o un abuso, come vedremo – decisamente di vecchia data. E infatti, l’anatocismo era noto – e severamente vietato – sia alla legislazione ebraica che a quella, di data ancora precedente, in vigore a Babilonia, codici che in effetti vietavano addirittura di praticare qualsiasi tipo di interesse sui prestiti. Diversa era invece la situazione nell’antico Egitto; e lo fu anche presso i Greci e i Romani. Possiamo infatti identificare un diffondersi di questo costume intorno al terzo secolo A.C., probabilmente in seguito all’enorme sviluppo del commercio nell’area del Mediterraneo che seguì la rapida e inarrestabile espansione di Roma.
Avvicinandoci alla nostra epoca, l’anatocismo torna ad essere vietato in tutta l’area d’influenza della Chiesa Cattolica, in base alla legislazione canonica. È in effetti molto tarda la legalizzazione della pratica degli stessi interessi semplici, che compare nei più importanti codici europei non prima dell’inizio del diciannovesimo secolo; abbiamo qui però un’importante eccezione, con il Codice Napoleonico del 1804 che in effetti ammise esplicitamente l’Anatocismo, solo però dopo che fosse stato maturato un anno di interessi e stipulata una specifica convenzione. Da qui la regola passò quasi identica nel nostro codice civile del 1865, e quando questo venne sostituito dal nuovo codice del 1942 la questione venne regolata dall’articolo 1283.
Fu solo nel ’99 che una sentenza della Cassazione decretò, in maniera ormai genericamente acquisita, che l’anatocismo era illegittimo, aprendo la strada alle odierne pratiche di ripetizione degli interessi ingiustamente esigiti dalle banche stesse.
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