Procedure per la bonifica dei siti contaminati

fitorimedi

Oggi come non mai, tenere in considerazione la qualità del terreno che calpestiamo, è di fondamentale interesse sia individuale che collettivo. L’inquinamento dei terreni è un problema sorto dall’incuria di tutti coloro che non prestano alcun tipo di attenzione verso il corretto smaltimento dei rifiuti, speciali e non. Sebbene le autorità si siano mosse attraverso manovre legislative come il Mud dei Rifiuti (ordinariamente emesso da Novaecologica), che ha normalizzato  la comunicazione tra produttori di rifiuti e stato, i passi da compiere sono di altro tipo e di interesse etico e morale. 

Chi si impegna nelle procedure di bonifica dei siti contaminati, sa quanto sia complesso il protocollo da seguire affiancati al Ministero dell’Ambiente. Chi è responsabile dell’inquinamento deve operare misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, dando entro 24 ore immediata comunicazione al comune. Se il responsabile omette la comunicazione, l’autorità al controllo, ha il dovere di erogare una sanzione amministrativa da 1.000 €  a 3.000 € per ogni giorno di ritardo.  

Le misure di prevenzione

Quando si individua un sito contaminato, bisogna intervenire mettendo in pratica le prime misure di prevenzione. Nelle zone interessate dalla contaminazione infatti, bisogna avviare un’indagine preliminare direttamente sui parametri oggetto dell’inquinamento, dove si è sicuri che la concentrazione soglia di contaminazione non sia stato superato. Questa fase iniziale provvede al ripristino della zona interessata, offrendo informazioni al comune di provincia e ai competenti per il territorio. Mediante l’autocertificazione, se non si sono superati i parametri d’inquinamento, si conclude il procedimento di ripristino della zona, senza che si arrivi alla conclusiva bonifica (tenendo sempre in considerazione che le attività di verifica e di analisi dalle autorità deve effettuarsi nei successivi 15 giorni). Se l’esame iniziare all’indagine invece individua un superamento delle CSC, anche per un singolo indicatore, allora il responsabile dell’inquinamento deve segnalare immediatamente  il fatto alle province competenti, che risolveranno attraverso specialisti e operatori.

L’analisi del rischio

Quello che però nella sostanza permette di capire se un sito è contaminato o meno, è proprio l’analisi del rischio, un mero calcolo probabilistico della frequenza di un evento sulla base analitica e scientifica dei test precedentemente svolti. Il rischio ovviamente non si deve ridurre al piano sanitario, ma si deve ampliare al più concreto aspetto ecologico. Il rischio ecologico può essere per esempio connesso a una eventuale perdita di biodiversità. L’analisi dunque prevede un’interpretazione probabilistica di transito non indifferente, della fonte nociva della sorgente al ricevente.

Proprio nel delineamento dei limiti complessivi tollerati per CSR, devono essere considerati i limiti per il singolo analita e per le caratteristiche del medesimo (immobilità e persistenza del contaminante nelle matrici ambientali). L’insieme degli effetti di ciascuno sarà misura del rischio collettivo e planetario. Per di più, sono da tenere in considerazione  le caratteristiche della sorgente: valutazione delle dimensioni e se i riceventi sono individui a rischio espositivo diretto o meno.