Ordinanza in materia di effetti della contumacia del Tribunale di Nola, 6 giugno 2019

Quando viene instaurato un giudizio le parti devono costituirsi nei tempi e modi previsti dalla legge, ma cosa succede se queste regole non vengono rispettate dal soggetto contro il quale è stata intrapresa l'azione legale? In questo caso si verificano la costituzione tardiva del convenuto e le preclusioni istruttorie (ecco come https://www.studiolegaleadamo.it/costituzione-tardiva-e-deposito-documenti). In particolare, l'articolo 293 del codice di procedura civile, stabilisce che questa parte, una volta dichiarata contumace, può comunque costituirsi in ogni momento del processo, ma non oltre l'udienza in cui verranno precisate le conclusioni.

Costituzione contumace e produzione documenti

Il nostro ordinamento consente la costituzione tardiva del convenuto ma con tutta una serie di preclusioni istruttorie. Questo soggetto anche se non compare alla prima udienza, può comunque diventare parte attiva del giudizio prima che la casa venga mandata in decisione, cioè all'udienza in cui si precisano le conclusioni.

A questo punto il convenuto dovrà depositare una comparsa con i relativi documenti, recandosi in cancelleria o comparendo direttamente all'udienza. Ma cosa succede quando la costituzione del convenuto è tardiva? Questa parte subirà le preclusioni istruttorie e nello specifico non potrà proporre eventuali domande riconvenzionali, oltre alle eccezioni di natura processuale e di merito che sono rilevabili d'ufficio. In alcuni casi il contumace potrebbe difendersi spiegando al Giudice che la mancata conoscenza del processo dipende da una nullità dell'atto di citazione o da altre cause a lui non imputabili. Il Giudice se ritiene fondati i fatti del contumace potrà rimetterlo in termini tramite ordinanza. Ottenuta la rimessione in termini, la parte potrà validamente compiere tutte quelle attività difensive e processuali che erano state precluse. Il principio si fonda sul rispetto del contraddittorio ed è finalizzato a tutelare il contumace involontario.

Costituzione tardiva del convenuto e preclusioni istruttorie

Cosa succede quando il contumace si costituisce dopo che è scaduto il termine per il deposito della terza memoria ex art. 186 del codice di procedura civile? Sulla questione è intervenuto il Tribunale di Nola con una interessante pronuncia del 2009. Il convenuto contumace, decorso il termine per depositare l'ultima memoria, si costituiva in giudizio con la comparsa e una ricca documentazione, in forza di quanto disposto dall'articolo 293 del codice di procedura civile, che per l'appunto ammette la presenza di questa parte nel processo fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Secondo la tesi dell'attore, tuttavia, la costituzione del convenuto doveva comunque ritenersi tardiva, perché avvenuta quando era già scaduto qualsiasi termine per il deposito della documentazione. Di conseguenza, la parte non avrebbe potuto depositare in giudizio alcun tipo di prova documentale. A detta dell'attore non sarebbe stata possibile alcun tipo di sanatoria o di rimessione nei termini.

L'ordinanza del Giudice sulla costituzione del contumace

Il Giudice, sciolta la riserva e con ordinanza, accoglieva in definitiva la tesi che era stata sostenuta dall'attore. Infatti, se è vero che l'articolo 293 ammette la costituzione della parte convenuta non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni, bisogna tenere conto comunque delle rigide preclusioni che regolano il processo civilistico. Questo vuol dire che il contumace che si costituisce non farà altro che subentrare nel processo ma allo stato in cui questo si trova.

Pertanto andrà incontro a tutte le preclusioni e decadenze che si sono già verificate. Bisogna considerare che in caso di contumacia il processo continua comunque a svolgersi ma sempre nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Per questo è importante affidarsi a professionisti del settore, ovvero ad avvocati che hanno maturato una profonda conoscenza della disciplina processuale civile, quindi in grado di garantire ampia tutela. Si ricorda che la contumacia viene pronunciata dal Giudice durante la prima udienza di comparizione, ma in seguito a tutte le verifiche del caso che riguardano il contraddittorio. Una costituzione tardiva è ammessa nei limiti della legge e per questo l'avvocato dell'attore dovrà rilevare al Giudice eventuali criticità riscontrate.